Spett. Clienti,
Dal 01/10/2024 le imprese (anche non necessariamente edili) e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08) devono essere in possesso della patente a punti.
Sono escluse dal possesso della suddetta:
- imprese che non operano presso cantieri edili, temporanei o mobili (Titolo IV, D.lgs 81/08 art. 89);
- le aziende che svolgono attività di fornitura;
- professionisti e/o consulenti e/o soggetti che offrono servizio di natura intellettuale presso il cantiere edile;
- aziende in possesso di certificazione SOA di III classifica.
Per il rilascio della patente occorre fare richiesta presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA (tramite autocertificazione)
- Possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) (tramite autocertificazione)
- Possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) (tramite autocertificazione)
- Aver adempiuto agli obblighi formativi e di addestramento (tramite dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
- Possesso di DVR/POS (tramite dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
- Nomina del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente (tramite dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
MODALITA' E TEMPISTICHE:
Il portale per la richiesta di rilascio della patente a punti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Nel frattempo sarà possibile inviare tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it l’autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva (scaricabile al seguente link):
Autocertificazione requisiti patente a punti.docx
Tale autodichiarazione sarà valida fino al 31/10/2024 ed entro tale data dovrà tassativamente esser presentata la domanda di rilascio della patente a punti, pertanto dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere non sarà più sufficiente l’autodichiarazione inviata tramite PEC.
La richiesta del rilascio della patente a punti può essere presentata dal Legale Rappresentante dell’impresa (o da un soggetto munito di delega – consulente del lavoro, commercialista, avvocato, CAF).
LA PANTENTE A PUNTI: punteggio, decurtazione e riaccredito dei punti
Al momento del rilascio il punteggio di partenza è pari a 30 punti (crediti) ma, possono essere incrementati ulteriormente sulla base della storicità dell’azienda e/o per attività di investimenti (es. possesso della certificazione SOA di I e II classifica) o formazione dei lavoratori (es. corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri) ed ogni biennio senza aver compiuto violazioni.
E’ possibile svolgere la propria attività fintantoché il punteggio sia uguale o superiore a 15.
In caso di verifica in cantiere, qualora venga accertata la mancanza della patente o lo svolgimento dell’attività con punteggio inferiore a 15, è prevista la sanzione pari al 10% dell’importo dei lavori e comunque non inferiore a € 6.000,00 e l’esclusione di partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Con punteggio inferiore a 15 la patente è sospesa, ma si può completare l’attività in corso nel caso in cui si sia arrivati al 30% dell’importo contrattuale
Le motivazioni di decurtazione dei punti sono legate a:
- Mancanza di documenti necessari e/o formazione (es. DVR, PEE, POS, nomina RSPP…)
- Accertamento di violazioni che espongono i lavoratori a rischi (esposizione del lavoratore a sostanze chimiche, lavori con impiego di esplosivi, lavori in pozzi o gallerie o sterri sotterranei…)
- Provvedimenti sanzionatori, legati alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
- Effettiva responsabilità di infortunio sul luogo di lavoro: morte ( -20 punti), inabilità assoluta permanente (- 15 punti), inabilità parziale permanente ( - 8 punti), inabilità temporanea con periodo di assenza superiore a 60 giorni (- 5 punti).
Per chiarimenti o approfondimenti contattare S.P.P. allo 041/4433999 o inviare una mail a francescadc@sppsrl.com