
Il 7 luglio è stato approvato un nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per i servizi di prevenzione e protezione nelle aziende e modifica, aggiorna e corregge diverse norme e accordi in materia di formazione.
In merito all’articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi, in particolar modo cambia completamente il Modulo B in quanto è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione che sono:
- Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
- Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
- Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
- Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore
La formazione pregressa per coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006, stabilisce, relativamente al Modulo B, che per coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo, mentre in caso di passaggio ad altro settore produttivo l’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste.