Novità in materia Antincendio

Novità in materia Antincendio

Le principali novità introdotte dai tre decreti sono:

- Obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio per tutte le attività

- Obbligo della redazione del piano di emergenza con annessa prova di evacuazione annuale, per i luoghi di lavoro:

  • con almeno 10 lavoratori,
  • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi
  • se l’attività è aperta al pubblico e sono presenti più di 50 persone, a qualsiasi titolo (anche con meno di 10 lavoratori).

- Obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti antincendio, con la precisazione di effettuarlo entro il 04 Ottobre 2023 per chi ha effettuato il corso antincendio antecedentemente al 04 Ottobre 2017

- Variazione nei contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio; sono individuati tre percorsi formativi correlati al livello di rischio (attività di livello 1, 2 e 3 e non più rischio basso, medio o elevato)

- Obbligo di prova pratica anche per i corsi di livello 1

- Nuova definizione dei luoghi di lavoro per i quali è richiesto il conseguimento dell’idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio e gestione dell’emergenza (tra cui ad es. stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante, depositi di rifiuti ecc.)

- Nuova definizione di luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio; sono quelli ubicati in attività non soggette al DPR 151 del 2011 e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento ≤ 100 occupanti
  • con superficie lorda ≤ 1000 m2
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • ove non si detengono/trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2)
  • ove non si detengono/trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
- Obbligo di valutazione del rischio incendio, per le attività a basso rischio, seguendo le indicazioni dell’allegato I del DM 03.09.2021 (il MINICODICE)

- Per le attività che non sono a basso rischio la valutazione del rischio incendi si effettua col DM 3.08.2015 (IL CODICE)


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